Sez. 3, Sentenza n. 35622 del 11/07/2007 Ud. (dep. 27/09/2007) Rv. 237388 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Deposito temporaneo - Nozione - Luogo di produzione dei rifiuti - Luogo di deposito dei rifiuti - Contiguità - Estensione della nozione al luogo di deposito - Ammissibilità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. m) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purchè funzionalmente collegato a quello di produzione. (Fattispecie nella quale il deposito dei rifiuti non avveniva nel luogo di produzione ma in un terreno non recintato di proprietà di terzi, adiacente a quello in cui era ubicato lo stabilimento dell'impresa produttrice dei rifiuti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)