Sez. L, Sentenza n. 5852 del 03/07/1987 (Rv. 454248 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA EX ART. 35 STATUTO DEI LAVORATORI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SFERA PIÙ O MENO AMPIA DI COMPETENZA E DI FUNZIONI COMMESSE AD UN DIPENDENTE DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AD UN RAPPORTO DI UNA SOCIETÀ ASSICURATRICE CON L'UNICO ADDETTO AD UNA UNITÀ PRODUTTIVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA EX ART. 35 STATUTO DEI LAVORATORI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SFERA PIÙ O MENO AMPIA DI COMPETENZA E DI FUNZIONI COMMESSE AD UN DIPENDENTE DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AD UN RAPPORTO DI UNA SOCIETÀ ASSICURATRICE CON L'UNICO ADDETTO AD UNA UNITÀ PRODUTTIVA.*
L'unità produttiva -prevista dall'art. 35 dello statuto dei lavoratori come riferimento dimensionale per stabilire la applicabilità o meno di alcune norme dello statuto stesso- va individuata in ogni articolazione autonoma dell'impresa avente sotto il profilo funzionale e finalistico idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo. Pertanto, a costituire la detta unità non è sufficiente una sfera più o meno ampia di competenze e di funzioni commesse ad un dipendente della impresa, occorrendo anche un complesso di beni (locali, strumenti di lavoro, dotazione di fondi) che, come nucleo aziendale decentrato o autonomo, siano organizzati per l'Esercizio dell'impresa, ancorché tali beni possano non essere di proprietà dell'imprenditore, il quale deve comunque averne la disponibilità per un titolo che gliene consenta l'utilizzazione al fine suindicato. (nella specie, relativa ad un rapporto di lavoro con una società assicuratrice, l'impugnata sentenza, che la suprema Corte ha cassato, aveva ritenuto la sussistenza dell'unità produttiva -pervenendo quindi all'esclusione dell'applicabilità della tutela reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 per essere a tale unità addetto un solo lavoratore- sulla base dell'unica considerazione che questo si occupava di tutto il ramo riguardante l'accertamento, la liquidazione e l'eventuale contenzioso dei sinistri, senza compiere alcun accertamento in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento materiale anzidetto). (V 2290/84, mass n 434338; (Conf 5806/85, mass n 442992, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)