Sez. L, Sentenza n. 5806 del 22/11/1985 (Rv. 442992 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA - NOZIONE.*
L'unità produttiva - prevista dall'art. 35 dello statuto dei lavoratori come riferimento dimensionale per stabilire l'applicabilità, o meno, di alcune norme dello statuto stesso - va individuata in ogni articolazione autonoma dell'impresa, avente sotto il profilo funzionale e finalistico idoneità ad esplicare, in tutto od in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che costituisse unità produttiva l'ispettorato sinistri periferico di una compagnia assicurativa operante sul territorio nazionale). (V 5920/84, mass n 437577; (V 5943/83, mass n 430773; (V 4882/82, mass n 422889).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)