Sez. L, Sentenza n. 11656 del 05/12/1990 (Rv. 470035 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA - ESTREMI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA - ESTREMI.*
L'impossibilità (assoluta e permanente) di svolgere qualsiasi attività lavorativa, prevista dall'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 (revisione della disciplina dell'Invalidità pensionabile) ai fini del riconoscimento della pensione d'inabilità, va intesa come impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro proficuo, sicché, con riguardo ad una ex operaia, l'inabilità considerata da tale norma non può essere esclusa per la sola circostanza che la lavoratrice sia in grado di attendere nella propria casa ai normali lavori domestici, in quanto tale attività (che può giovarsi di pause e riposi) non è equiparabile all'attività lavorativa propria del rapporto di lavoro (subordinato) domestico.*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)