Sez. U, Sentenza n. 1671 del 22/09/1970 (Rv. 347602 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ATTO FORMALE DI NOMINA- PRESUPPOSTO NECESSARIO - NECESSITA DI UNA PARTICOLARE FORMA - INSUSSISTENZA - ESISTENZA DI SCRITTURE DELL'ENTE - SUFFICIENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ATTO FORMALE DI NOMINA- PRESUPPOSTO NECESSARIO - NECESSITA DI UNA PARTICOLARE FORMA - INSUSSISTENZA - ESISTENZA DI SCRITTURE DELL'ENTE - SUFFICIENZA.*
L'atto formale di nomina da parte dell'organo amministrativo competente, costituisce un presupposto necessario per la Costituzione di qualsiasi rapporto d'impiego pubblico in Mancanza del predetto atto, il rapporto di prestazione d'opera retribuita tra un soggetto privato ed un ente pubblico ha carattere meramente privatistico. Ma, una volta accertati tutti gli elementi sostanziali per la qualificazione del rapporto d'impiego come pubblico e di fronte al contenuto effettivo delle prestazioni, non puo darsi assoluta prevalenza ad un elemento estrinseco al rapporto, quale la 'Formà dell'assunzione cosicche ben puo l'atto formale di nomina essere ravvisato nella scrittura costitutiva del rapporto, ove in essa si riveli l'effettiva volonta dell'ente pubblico diretta a costituire, in concreto, il rapporto d'impiego cioe ad utilizzare in modo continuo la prestazione d'opera della persona fisica inserendola nella propria organizzazione, poiche gli Atti amministrativi debbono essere qualificati ed interpretati in base al loro contenuto sostanziale, non gia in riferimento alla denominazione che viene loro attribuita (la quale puo essere anche errata) e qualunque sia la qualificazione data al rapporto instaurato. (nella specie, con lettere varie, succedutesi nel tempo, l' ente nazionale prevenzione infortuni aveva dapprima stabilito un rapporto di collaborazione saltuario ad orario ridotto con un medico, poi aveva dichiarato espressamente di voler dare al rapporto carattere stabile, con orario continuo e con compenso forfettario mensile, con diritto alla tredicesima mensilita, alle ferie ed all'indennita di anzianita. Il supremo collegio ha ravvisato in tali Atti l'atto di nomina ed ha enunciato il principio che precede).*
Riferimenti normativi: Legge 19/12/1952 num. 2390 art. 9, Legge 25/10/1938 num. 2176 art. 3, DM 14/04/1961 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)