Sez. 3, Sentenza n. 846 del 25/01/1995 (Rv. 489922 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Domanda di risarcimento ex art. 96 codice procedura civile - Proponibilità nello stesso giudizio nel quale il danno né e verificato - Giudizio di appello - Competenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
La domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 codice procedura civile può essere proposta soltanto nello stesso giudizio nel quale il danno si è verificato; pertanto, qualora venga affermata dal giudice d'appello l'inesistenza del diritto riconosciuto dal primo giudice con sentenza cui in virtù di clausola sia stata data provvisoria esecuzione, competente a decidere sulla domanda risarcitoria ex art. 96 codice procedura civile è lo stesso giudice d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)