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Sez. 3, Sentenza n. 12642 del 26/11/1992 (Rv. 479721 - 01)

Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - In genere | Domanda di risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ. - Proponibilità nello stesso giudizio dell'insorgenza della responsabilità e del danno - Carattere esclusivo.
Stato
decisa il 1992-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479721-01

Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - In genere

La domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ. può essere proposta solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità e del danno, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)