Sez. 1, Sentenza n. 22924 del 05/03/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290168-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Reclamo avente ad oggetto la richiesta di trasferimento in altro istituto per motivi di salute - Rigetto - Potere del giudice di sorveglianza di disporre il trasferimento per ragioni di opportunità - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, il magistrato di sorveglianza che, escludendo le dedotte violazioni del diritto alla salute, respinga il reclamo del detenuto finalizzato ad ottenere l'allocazione in altro istituto, non può disporre il trasferimento dello stesso per ragioni di opportunità, poiché la competenza in ordine all'assegnazione dei detenuti agli istituti penitenziari è attribuita all'amministrazione penitenziaria, potendo la magistratura di sorveglianza impartire ordini e disposizioni nei soli casi di accoglimento del reclamo ed al solo fine di rimuovere un pregiudizio attuale ai diritti del detenuto.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 42 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B) CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)