Sez. 3, Sentenza n. 4164 del 26/02/1979 Ud. (dep. 28/04/1979) Rv. 141902 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI APPROVAZIONE DELLA PENA) - CIRCOSTANZE - GIUDIZIO DI PREVALENZA DELLE ATTENUANTI - MODIFICA IN GIUDIZIO DI EQUIVALENZA - LEGITTIMITA - LIMITE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI APPROVAZIONE DELLA PENA) - CIRCOSTANZE - GIUDIZIO DI PREVALENZA DELLE ATTENUANTI - MODIFICA IN GIUDIZIO DI EQUIVALENZA - LEGITTIMITA - LIMITE.*
Nulla vieta al giudice d'appello, anche nel caso di impugnazione da parte del solo imputato, di modificare la dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti in quella meno favorevole di equivalenza, purche non violi il divieto della reformatio in pejus posto dall'art 515, ultimo comma, cod proc pen. invero, tale divieto non attiene alla motivazione della sentenza, ma concerne esclusivamente la sanzione penale irrogata nel suo complesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)