Sez. 6, Sentenza n. 37375 del 06/05/2014 Cc. (dep. 09/09/2014) Rv. 261655 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di beni o valori - Necessità - Simulato trasferimento di compiti gestori - Rilvanza - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 12 quinquies del D.L. n. 306 del 1992, conv. nella legge n. 356 del 1992, è necessaria l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicchè, in ossequio al principio di tassatività, non assume rilievo il simulato trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciali, anche nel caso in cui la condotta è finalizzata alla elusione dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (Conf. n. 20769 del 2014 non massimata sul punto).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)