Sez. 6, Sentenza n. 41514 del 25/09/2012 Ud. (dep. 24/10/2012) Rv. 253806 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Art. 12 quinques D.L. n. 306 del 1992 - Elemento oggettivo - Nomina di amministratore di società - Sufficienza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Per la configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinques, D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992), è necessario che l'attribuzione della titolarità o della disponibilità della cosa, pur non inquadrabile nell'ambito di rigorosi schemi civilistici, comporti, quantomeno, il fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla "res", (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, ai fini dell'integrazione del reato, non è sufficiente la mera nomina di un amministratore, ancorché fittizio, di una società di capitali).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)