Sez. 2, Sentenza n. 29224 del 14/07/2010 Cc. (dep. 26/07/2010) Rv. 248189 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992 - Pendenza della procedura per misure di prevenzione patrimoniali - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE
Il delitto di intestazione fittizia o di fraudolento trasferimento di denaro, beni o altra utilità al fine di eludere le disposizioni di legge sulle misure di prevenzione patrimoniale non richiede che le condotte siano poste in essere in pendenza di applicazione o emanazione di misure di prevenzione, le quali rilevano solo come indici sintomatici delle finalità elusive che connotano il dolo specifico.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/08/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)