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Sez. 5, Ordinanza n. 2684 del 29/01/2024 (Rv. 670247-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI | Atti enunciati soggetti a registrazione in caso d'uso - Soggezione all'imposta - Fondamento - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D'USO - CASO D'USO - In genere.
Stato
decisa il 2024-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670247-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI

In tema di imposta di registro, la mera enunciazione di un atto soggetto a registrazione in caso d'uso in altro atto registrato, pur non configurandosi, di per sé, come ipotesi di uso ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986, ne comporta l'assoggettamento ad imposta a prescindere dall'uso, ai sensi del successivo art. 22. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui andava assoggettato ad imposta il contratto di prestazione d'opera richiamato in un decreto ingiuntivo, pur non costituendo ipotesi di uso del predetto).

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)