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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32516 del 12/12/2019 (Rv. 656035 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI | Atto soggetto a registrazione in caso d’uso - Enunciazione in altro atto sottoposto a registrazione - Imponibilità - Conseguenze - Finanziamento soci - Imposta di registro - Applicabilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2019-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656035-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI

Se in un atto sono enunziate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunziate; ne consegue l'imponibilità del finanziamento soci (nella specie concesso mediante uso di corrispondenza commerciale tra la società contribuente ed altra società), enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento medesimo, trattandosi di atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, finalizzato a determinare una modificazione della sfera patrimoniale e suscettibile di valutazione economica.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)