Sez. 5, Sentenza n. 5946 del 14/03/2007 (Rv. 597259 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI | Atti enunciati soggetti a registrazione in caso d'uso - Soggezione all'imposta - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI
In tema di imposta di registro, con riguardo all'enunciazione di atti non registrati, l'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel disporre al comma 1 che "se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69", ha inteso includere fra gli atti assoggettati ad imposta anche quelli soggetti a registrazione in caso d'uso. Infatti, poiché la mera enunciazione degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso, ai sensi del precedente art. 6, non configura, di per sé, un "uso", deve ritenersi che tali atti siano assoggettati all'imposta a prescindere dall'"uso" dei medesimi di cui all'art. 6, e quindi sulla base della sola enunciazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)