Sez. 1, Sentenza n. 22786 del 06/12/2004 (Rv. 582416 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Inammissibilità - Rilevabilità di ufficio in sede di legittimità - Configurabilità - Conseguenze - Correzione della motivazione del giudice di secondo grado di rigetto nel merito - Insuscettibilità di passaggio in giudicato della relativa decisione - Difetto di interesse al ricorso per cassazione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
L'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. e, correlativamente, dell'obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile, anche d'ufficio, in sede di legittimità, con la conseguenza che la S.C., rilevata la inammissibilità dell'appello sul quale ha pronunciato la sentenza impugnata in violazione dell'indicato divieto, deve correggere la motivazione, in caso di rigetto nel merito della domanda stessa. Ne consegue altresì che, in caso di riconoscimento, in sede di legittimità, di tale inammissibilità, non essendo la statuizione adottata al riguardo dal giudice di seconde cure, nonchè gli apprezzamenti di fatto e le relative considerazioni in diritto, suscettibili di passare in giudicato, difetta l'interesse alla impugnazione per cassazione di detta statuizione o di detti apprezzamenti e considerazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)