Sez. 3, Sentenza n. 15547 del 17/10/2003 (Rv. 567489 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in Cassazione - Limiti - Conseguenze - Correzione della motivazione del giudice di secondo grado di rigetto nel merito.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
La proposizione di domande nuove in appello è inammissibile, anche se la stessa questione sia stata sollevata in primo grado con eccezione riconvenzionale, perché questa, pur ampliando il tema della controversia, tendendo a paralizzare il diritto della controparte, rimane nell'ambito della difesa e del petitum. Pertanto, se il giudice di secondo grado ha tuttavia esaminato nel merito e rigettato la domanda nuova, la Corte di Cassazione, ha il potere-dovere di rilevarne d'ufficio l'inammissibilità in appello, e di correggere correlativamente la motivazione del giudice di secondo grado sul punto (sempre che la relativa questione non sia stata dibattuta e non abbia formato oggetto di una specifica pronuncia del giudice di secondo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 quater, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)