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Sez. 3, Sentenza n. 355 del 21/01/1989 (Rv. 461487 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RILEVABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461487-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RILEVABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

L'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., e, correlativamente, dell'Obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile, anche d'ufficio, in Sede di legittimità, con la conseguenza che la Corte di Cassazione, rilevata la inammissibilità dell'appello sul quale ha pronunciato la sentenza impugnata in violazione dell'indicato divieto, deve correggere la motivazione, in caso di rigetto nel merito della domanda stessa. (V 5322/86, mass n 447884; (Conf 4071/77, mass n 387756).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)