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Sez. 3, Sentenza n. 5153 del 17/09/1981 (Rv. 415945 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - MORTE DEL CONDUTTORE - PRESUPPOSTI DEL DIRITTO ALLA PROROGA - SOGGETTIVO - OGGETTIVO - SVOLGIMENTO DA PARTE DEL RICHIEDENTE LA PROROGA DI ATTIVITÀ PROPRIA, IDENTICA A QUELLA SVOLTA DAL CONDUTTORE ORIGINARIO - INIDONEITÀ - SOGGETTO AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE L'ORIGINARIO CONDUTTORE QUALE INTESTATARIO DELLA LICENZA, NEL CASO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415945-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - MORTE DEL CONDUTTORE - PRESUPPOSTI DEL DIRITTO ALLA PROROGA - SOGGETTIVO - OGGETTIVO - SVOLGIMENTO DA PARTE DEL RICHIEDENTE LA PROROGA DI ATTIVITÀ PROPRIA, IDENTICA A QUELLA SVOLTA DAL CONDUTTORE ORIGINARIO - INIDONEITÀ - SOGGETTO AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE L'ORIGINARIO CONDUTTORE QUALE INTESTATARIO DELLA LICENZA, NEL CASO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO - ESCLUSIONE.*

La norma del quarto comma (seconda ipotesi) dell'art. 1 della legge n. 253 del 1950 per il caso di morte del conduttore d'immobile ad uso non abitativo, richiede, per la permanenza della proroga legale, due presupposti: l'uno oggettivo, consistente nella continuazione, nell'immobile locato, della medesima attività del defunto; l'altro soggettivo, costituito dall'essere il soggetto che continua tale attività o il successore mortis causa del conduttore o un avente causa di quest'ultimo in base a rapporto di data certa anteriore all'apertura della successione. Mentre, per quanto concerne la sussistenza del primo di tali elementi (l'accertamento dei quali è riservato al giudice del merito), la continuazione dell'attività del conduttore defunto va intesa come prosecuzione della stessa e non come svolgimento, da parte del soggetto che invoca la proroga, di attività propria, anche se identica a quella svolta dal conduttore originario, per quanto concerne il secondo, la qualità di avente causa del defunto, fuori dell'ipotesi di successione mortis causa, non può essere riconosciuta, nel caso di locazione d'immobile adibito a pubblico Esercizio, per il semplice fatto che un soggetto è autorizzato a rappresentare l'intestatario della licenza, trattandosi di indizio idoneo, in concorso con altri, a far presumere soltanto l'esistenza di un rapporto di rappresentanza institoria, destinato ad estinguersi con la morte dell'intestatario della licenza e, perciò, non configurabile come rapporto cui ricondurre, come effetto a causa, la continuazione dell'attività del defunto. (V. 1932/77, mass. N. 385650; (V. 305/74, mass. N. 367958; (V. 415/72, mass. N. 356320; (V. 2933/66, mass. N. 325532; (V. 1889/62, mass. N. 252970; (Conf. 2011/63, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 8, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 93, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)