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Sez. 2, Sentenza n. 16492 del 22/11/2002 (Rv. 558656 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO | Configurabilità - Limiti - Penale per inadempimento e penale per ritardo - Cumulo - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558656-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO

In ossequio al principio dell'autonomia contrattuale, le parti hanno facoltà di predeterminare con una clausola penale l'entità del risarcimento sia per l'ipotesi di inadempimento, sia per quella di ritardo nell'adempimento, nonché, cumulativamente, per entrambe, con la conseguenza che l'effetto proprio della clausola "de qua" (e cioè quello di limitare l'onere del risarcimento dei danni alla misura predeterminata dalle parti) non può operare se non con riferimento all'ipotesi prevista dalle stesse parti, sicché, ove la penale sia stata pattuita solo in funzione dell'inadempimento ed il creditore, interessato a conseguire (anche tardivamente) la prestazione dovuta, insti (come nella specie) per l'adempimento, legittimamente egli può domandare anche il risarcimento dei danni da ritardo, di talché la relativa liquidazione non dovrà necessariamente essere contenuta nei limiti predeterminati dalle parti con la clausola penale, dovendo per converso essere operata secondo i normali criteri di liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1383

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)