Sez. U, Sentenza n. 1475 del 13/05/1968 (Rv. 333135 - 01)
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI - TUTELA GIURISDIZIONALE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - LIMITAZIONE STATUITA DALLO ART 58 DEL REGOLAMENTO ALLEGATO AL RD N 148 DEL 1931 - ABROGAZIONE IMPLICITA A TERMINI DELL'ART. 113 COSTITUZIONE.*
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI - TUTELA GIURISDIZIONALE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - LIMITAZIONE STATUITA DALLO ART 58 DEL REGOLAMENTO ALLEGATO AL RD N 148 DEL 1931 - ABROGAZIONE IMPLICITA A TERMINI DELL'ART. 113 COSTITUZIONE.*
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 113 della Costituzione, deve ritenersi implicitamente abrogata la limitazione posta dall'art. 58, comma terzo, del regolamento allegato a al RD 8 gennaio 1931, n. 148, che prevede le sanzioni disciplinari irrogabili al personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interne in regime di concessione, e, quindi, non si puo piu distinguere tra i provvedimenti disciplinari relativi ai casi di sospensione previsti dal n. 5 e dai numeri dal 13 al 20 dell'art. 42 del regolamento stesso - per i quali l'art. 58, comma terzo, consente di ricorrere al consiglio di disciplina e, poi, al consiglio di stato - e i provvedimenti disciplinari riguardanti gli altri casi previsti dall'art. 42 cit., per i quali l'art. 58, terzo comma, non prevedendo il ricorso al consiglio di disciplina, non consente la tutela giurisdizionale innanzi al supremo organo della giustizia amministrativa. Pertanto, essendo, di conseguenza, unica la tutela giurisdizionale, contro tutti i provvedimenti disciplinari che applicano tali sanzioni deve ritenersi possibile il ricorso prima al consiglio di disciplina e poi al consiglio di stato, solo organo giurisdizionale competente a conoscere della loro illegittimita.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Legge 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)