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Sez. U, Sentenza n. 2718 del 26/04/1985 (Rv. 440498 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI RESI DAGLI ORGANI AZIENDALI COMPETENTI - IMPUGNAZIONE DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 10 DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440498-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI RESI DAGLI ORGANI AZIENDALI COMPETENTI - IMPUGNAZIONE DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 10 DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

A seguito dell'entrata in vigore degli artt. 24 e 113 della Costituzione deve ritenersi implicitamente abrogata la limitazione posta - in tema di rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende di trasporto in concessione - dall'art. 58 dell'all. A R.d. n. 148 del 1931 che prevedeva la possibilità del ricorso al consiglio di stato solo per i provvedimenti disciplinari irrogati dal consiglio di disciplina, e non anche per quelli emessi dagli organi aziendali, con la conseguenza che attualmente sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo, che ha giurisdizione a conoscere della loro legittimità, tutti indistintamente i provvedimenti che infliggono sanzioni disciplinari, quale che sia l'organo che li abbia adottati, senza che sia necessaria la preventiva impugnazione dei provvedimenti degli organi aziendali al consiglio di disciplina allo scopo di determinarne la tutelabilità avanti al giudice amministrativo; né rileva in contrario il disposto dell'art. 10 R.d. cit. - che attribuisce invece al giudice ordinario la giurisdizione in ordine ad ogni controversia di natura economica tra il dipendente e l'azienda concessionaria - perché inestensibile alla materia disciplinare, che il legislatore ha inteso riservare al giudice amministrativo in considerazione del preminente interesse collettivo connesso al regolare svolgimento del servizio pubblico di trasporto. (V Corte costituzionale n. 208 e 240 del 1984; (V 7349/83, mass n 431944; (V 3124/82, mass n 421062; (V 2396/78, mass n 391801; (V 962/78, mass n 390300; (V 4555/77, mass n 388157; (V 1272/69, mass n 339917; (V 1475/68, mass n 333135).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)