Sez. 1, Sentenza n. 347 del 14/01/2000 (Rv. 532828 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Condizioni - Per l'oggetto o per il titolo - Necessità - Proposizione cumulativa e connessione probatoria - Insufficienza - Azione risarcitoria nei confronti dello Stato, ai sensi dell'art. 2 legge 177/1988, e nei confronti del magistrato ai sensi dell'art. 13 stessa legge - Vincolo di connessione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Decisione della prima causa da parte del giudice inderogabilmente competente per territorio e rimessione dell'altra al giudice competente per territorio, secondo le regole ordinarie - Legittimità.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE
La proposizione cumulativa di cause contro più soggetti non è sufficiente a costituire un vincolo di connessione tra le stesse - né rileva che vi sia una mera connessione probatoria tra i comportamenti agli stessi attribuiti - a tal fine essendo invece necessario che le cause siano connesse per l'oggetto o per il titolo. Pertanto, in caso di azioni risarcitorie proposte da uno stesso soggetto contro lo Stato ai sensi dell'art. 2 legge 13 aprile 1988 n. 117 e contro il magistrato ai sensi dall'art. 13 della stessa legge, poiché la prima è fondata sul comportamento doloso o gravemente colposo posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, e la seconda sulla commissione, da parte del medesimo e nell'esercizio delle sue funzioni, di un fatto costituente reato, le relative cause non sono connesse e il giudice, inderogabilmente competente per territorio, ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge, per la prima azione, può legittimamente separarla dalla seconda per deciderla e rimettere la decisione su quest'ultima al giudice competente per territorio, secondo le regole ordinarie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)