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Sez. 3, Sentenza n. 26369 del 09/06/2011 Ud. (dep. 06/07/2011) Rv. 250624 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO | Abuso sessuale commesso da terzi - Genitore della vittima presente all'atto di violenza - Reato di violenza sessuale di gruppo - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250624-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo il genitore che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l'abuso sessuale posto in essere da parte del correo. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, il genitore risponde, a titolo di concorso, del reato di violenza sessuale materialmente commesso da terzi sul proprio figlio minore quando, pur essendo egli consapevole dell'abuso ma assente dal luogo del fatto, tenga una condotta meramente passiva, essendo a lui ascrivibile la responsabilità per aver violato l'obbligo, derivante dai doveri inerenti alla potestà genitoriale, di impedire il fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)