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Sez. 1, Sentenza n. 11520 del 12/05/2010 (Rv. 612924 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI | Azione di pagamento proposta dal debitore prima della ammissione al concordato - Prosecuzione dopo l'omologazione - Litisconsorzio necessario degli organi della procedura - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612924-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI

In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, il giudizio promosso dal debitore per la riscossione di un proprio credito prima dell'ammissione alla procedura e proseguito dopo l'omologazione, non richiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore dei beni nominato dal tribunale, non determinandosi in capo agli organi della procedura il trasferimento della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma esclusivamente dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore conserva il diritto di esercitare in proprio le azioni e resistervi nei confronti dei terzi a tutela del suo patrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge Falliment. art. 182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)