Sez. 3, Sentenza n. 7556 del 27/03/2009 (Rv. 607887 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Disciplina anteriore al d.l. n. 35 del 2005 - Opposizione a precetto - Pignoramento nelle more del giudizio - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
Nella disciplina antecedente al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005, n. 80, l'instaurazione del giudizio di opposizione a precetto non legittima il debitore, qualora il creditore nelle more del procedimento abbia proceduto al pignoramento, a chiedere al giudice dell'esecuzione la sospensione del processo esecutivo, non essendo configurabile un potere cautelare di tale giudice disgiunto dalla opposizione proponibile dal debitore, ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. ovvero dal terzo, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., dinanzi al medesimo giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)