Sez. 1, Sentenza n. 8028 del 26/06/1992 (Rv. 477953 - 01)
Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - In genere | Negozio sostanziale - Invalidità - Causa - Estensione alla clausola compromissoria - Inammissibilità - Clausola compromissoria - Controversia assoggettabili - Controversie insorte dopo la cessazione del contratto - Inclusione - Condizione.
Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - In genere
La clausola non è un patto accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia, nettamente distinta da quella del contratto cui accede. Da ciò consegue, per un verso, ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, per altro verso, che rientrano nella sua sfera di operatività anche le controversie che insorgono dopo la cessazione del contratto, quando siano dipendenti da fatti pregressi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)