Sez. 3, Sentenza n. 2384 del 18/03/1997 (Rv. 503089 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Beneficiario assicurato - Accettazione del contratto - Effetti - Clausola compromissoria contenuta nel contratto - Opponibilità all'assicurato.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
La clausola compromissoria, contenuta in un contratto di assicurazione per conto di chi spetta - che è un contratto a favore di terzo - è opponibile all'assicurato, che abbia manifestato la volontà di voler profittare della stipulazione in suo favore, poiché, una volta intervenuta la manifestazione di volontà, essa non può riguardare che tutte le clausole contrattuali nella loro totalità, prescindendo dalla natura autonoma e non accessoria della clausola compromissoria ed essendogli opponibili ai sensi del terzo comma dell'art. 1891 cod. civ. tutte le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)