Sez. 3, Sentenza n. 4842 del 14/04/2000 (Rv. 535697 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Clausola compromissoria - Autonomo contratto ad effetti processuali - Configurabilità - Valutazione autonoma della sua validità - Necessità - Conseguenze - Nullità del contratto principale per difformità dell'accettazione - Operatività della clausola compromissoria - Ammissibilità - Fattispecie relativa a proposta di acquisto immobiliare e a domanda di restituzione dell'inerente deposito cauzionale, cumulata a cause connesse ininfluenti sulla competenza arbitrale ex art. 819 - bis cod. proc. civ. .
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
La cosiddetta clausola compromissoria costituisce un contratto, ad effetti processuali, a sè stante, anche quando - come prevalentemente accade - è inserita nell'atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola; né, data la loro autonoma funzione, tra i due contratti sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà, come è espressamente riconosciuto dall'art. 808, terzo comma, cod. civ. (come novellato dalla l. n. 25 del 1994), secondo cui la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce. Ne consegue che la clausola compromissoria contenuta in una proposta contrattuale può ritenersi operante anche se l'accettazione contiene modifiche riguardanti la sola parte sostanziale del contratto, perché la relativa causa di nullità del contratto (mancanza di accordo delle parti) non incide sulla validità della clausola compromissoria. (Fattispecie relativa a clausola compromissoria contenuta in una proposta di acquisto immobiliare formulata tramite un intermediario e letteralmente formulata con riferimento alle controversie insorgenti in merito alla proposta stessa; la S.C. ha ritenuto la competenza arbitrale per la domanda di restituzione del deposito cauzionale nella parte in cui era diretta nei confronti del virtuale venditore - che detta clausola aveva accettato -, esclusa la rilevanza della proposizione della stessa domanda davanti al giudice ordinario anche contro altri soggetti, stante la non incidenza della connessione sulla competenza arbitrale, a norma dell'art. 819 - bis cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326 com. 5, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 bis, Legge 05/01/1994 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)