Sez. 1, Sentenza n. 15328 del 22/03/2005 Ud. (dep. 22/04/2005) Rv. 231502 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE | Disposte per la ricerca di latitante - Esatta individuazione nel decreto autorizzativo del nomen juris del reato configurabile - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di utilizzabilità a fini probatori in procedimento diverso.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE
Le intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di latitanti presuppongono implicitamente la presenza di un grave quadro indiziario, essendo lo stato di latitanza fondato su una ordinanza cautelare o su un ordine di esecuzione conseguente ad una sentenza di condanna definitiva. Ne consegue che i relativi risultati possono essere utilizzati a fini probatori - anche in procedimenti diversi, stante l'espresso rinvio operato dal terzo comma dell'art. 295 cod. proc. pen. all'art. 270 cod. proc. pen. - a prescindere dalla esatta individuazione, nei decreti autorizzativi, del nomen juris del reato astrattamente configurabile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)