Sez. U, Ordinanza n. 25261 del 01/12/2009 (Rv. 610580 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Contributi e finanziamenti comunitari - Domanda di pagamento successiva all'atto di concessione - Diritto soggettivo del richiedente - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie in tema di aiuti P.A.C.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
In tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea (c.d. aiuti P.A.C.), la domanda avente ad oggetto il pagamento di un importo, già concesso e liquidato ma non ancora erogato, è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo il richiedente, a seguito dell'emanazione dell'atto di concessione del finanziamento, titolare di un diritto soggettivo, mentre rimane ferma la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento degli incentivi economici ed alla impugnativa degli atti relativi all'istruttoria amministrativa e all'emissione del provvedimento finale di concessione, essendo il richiedente titolare, in questa fase, solo di un interesse legittimo.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 29/09/2003 num. 1782
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)