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Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Istanza di conferma delle domande gia' presentate e non definite con provvedimento formale

1. Le domande di indennizzi e contributi per danni di guerra presentate a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni e integrazioni, le domande di indennizzo per requisizioni e danni alleati presentate a norma della legge 9 gennaio 1951, n. 10, e successive modificazioni, e le domande di rimborso dei debiti contratti dalle formazioni partigiane presentate a norma del decreto legislativo 19 aprile 1948 n. 517, per le quali non sia gia' stato ritualmente notificato un provvedimento positivo o negativo di liquidazione, devono essere, a cura dei richiedenti o dei loro aventi causa, confermate con istanza da trasmettere, secondo le rispettive competenze, alle intendenze di finanza o al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra.

2. Nella istanza di conferma, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato alla presente legge, devono essere indicate:

  1. a) le generalita' complete di coloro che sottoscrivono l'istanza, la loro residenza e l'eventuale domicilio eletto; per le societa' e gli enti occorre precisare la sede e la ragione sociale o la denominazione;

  2. b) la localita' in cui si verificarono i danni;

  3. c) le generalita' complete di coloro che presentarono la domanda di liquidazione ed il titolo costitutivo del trasferimento, limitatamente ai casi in cui il soggetto che produce l'istanza di conferma sia persona diversa dai danneggiati.

3. Qualora vi siano piu' interessati ad una stessa domanda di liquidazione, la istanza di cui ai precedenti commi puo' essere presentata da uno solo di essi per conto proprio e degli altri interessati. In questo caso la istanza deve indicare anche le generalita' degli altri interessati, la loro residenza e il titolo costitutivo del trasferimento.

Art. 2 Termine di presentazione dell'istanza di conferma - Decadenza

1. L'istanza di conferma deve essere presentata entro il 31 maggio 1982. Trascorso inutilmente detto termine gli interessati decadono dai benefici relativi alle domande di liquidazione a suo tempo prodotte.

Art. 3 Provvedimenti di liquidazione notificati ma non eseguiti per mancata presentazione dei documenti richiesti

1. I destinatari di provvedimenti di liquidazione emessi in relazione alle norme indicate al primo comma del precedente articolo 1, debitamente notificati e non eseguiti per la mancata presentazione di documenti, debbono, entro il 28 febbraio 1982, provvedere all'invio dei documenti stessi all'ufficio che ne fece richiesta.

2. Nello stesso termine di cui al comma precedente gli interessati possono comunicare deduzioni scritte, precisando le ragioni per le quali non producono gli atti e i documenti richiesti.

3. Il termine di cui ai commi precedenti e' fissato al 31 maggio 1982 per i residenti all'estero.

4. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, la mancata trasmissione dei documenti richiesti o la mancata comunicazione di deduzioni giustificative al riguardo determinano automaticamente la revoca del precedente provvedimento e la decadenza dai benefici relativi alle domande a suo tempo presentate.

5. Nel caso in cui gli interessati abbiano comunicato nei termini le deduzioni di cui al precedente secondo comma, l'amministrazione decide sulla domanda di risarcimento mediante decreto concessivo o di rigetto.

Art. 4 Richiesta dell'amministrazione di notizie, atti, e documenti

1. Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle denunce e delle domande presentate, entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data in cui tali richieste sono state ritualmente comunicate.

2. Il predetto termine di tre mesi e' raddoppiato per i residenti all'estero.

3. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, la mancata trasmissione dei documenti richiesti determina la decadenza dai benefici relativi alle domande a suo tempo presentate.

Art. 5 Operativita' della decadenza

1. Nel caso in cui la produzione di documenti competa a piu' soggetti o si riferisca ad una pluralita' di beni, la decadenza prevista dagli articoli precedenti opera solo nei confronti dei soggetti inadempienti ovvero limitatamente ai beni per i quali non sia stata prodotta la documentazione.

Art. 6 Semplificazione delle procedure e coordinamento con le disposizioni precedenti

1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1957, n. 1237, per i danni indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, si applicano le norme contenute negli articoli 16 e 18, commi primo, terzo e quarto della legge stessa, purche' la entita' dei danni denunciati per ciascuna domanda non superi L. 200.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, per l'indennizzo e L. 40.000, ai prezzi vigenti al maggio 1940, per il contributo.

2. Gli importi indicati negli articoli 11 e 12 della legge 29 settembre 1967, n. 955, sono elevati a L. 200.000 per l'indennizzo e a L. 40.000 per il contributo, determinati con i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

3. Agli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti due commi, per l'indennizzo si fa riferimento all'importo dei danni denunciati, se non supera L. 30.000 per ciascuna domanda.

4. In deroga agli articoli 16, 17 e 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, nei casi in cui i danni denunciati non superano gli importi indicati nei primi due commi, l'amministrazione decide sulla base della documentazione in atti, integrata, se necessario, con un atto di notorieta' o con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', anche ai fini della dimostrazione della proprieta' immobiliare.

Art. 7 Liquidazioni forfettarie di danni di guerra

1. L'indennizzo concedibile, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, per i danni denunciati in misura non superiore a L. 30.000 per ciascuna domanda, viene commisurato in tutti i casi alla base forfettaria di L. 30.000, al netto della vetusta', da moltiplicare, a seconda della localita' dei danni, per il coefficiente 5,8 o 15, anche in esecuzione di decisione di un ricorso o di una opposizione.

2. Il beneficio del precedente comma va esteso ai destinatari di provvedimenti di liquidazione di cui all'articolo 3.

Art. 8 Valutazione dei danni di guerra denunciati in misura superiore a L. 30.000

1. Per la valutazione dei danni, nonche' per ogni determinazione tecnica relativa alle denunce, gli uffici liquidatori possono avvalersi degli uffici tecnici erariali, qualunque sia la natura dei beni.

2. Qualora l'entita' dei danni valutati ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 sia inferiore a L. 30.000, la base netta di commisurazione dell'indennizzo, da moltiplicare per il coefficiente di rivalutazione di legge, e' fissata forfettariamente in L. 30.000.

3. Anche in questo caso, si applica l'estensione prevista nell'ultimo comma del precedente articolo 7.

Art. 9 Fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dallo Stato - Conguaglio

1. In deroga all'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, il contributo liquidabile per i fabbricati di civile abitazione, riparati direttamente dagli uffici del genio civile, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il conguaglio previsto dal primo comma dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955, viene fissato in misura pari alla spesa sostenuta dallo Stato per i lavori di ripristino, per cui non si fa luogo ad alcun conguaglio.

2. Tra i fabbricati suddetti, sono compresi quelli riparati direttamente dall'ufficio del genio civile nel territorio libero di Trieste a spese dello Stato o, in precedenza, dal Governo militare alleato.

Art. 10 Sanatoria per contributi diretti statali

1. Nei casi in cui, a norma delle disposizioni anteriori alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, i danneggiati abbiano usufruito di contributi statali per il ripristino di case di abitazione, l'indennizzo liquidabile in base alla citata legge n. 968 viene fissato in misura pari al contributo statale percepito.

Art. 11 Facolta' di demandare ad altri uffici la trattazione e la definizione delle residue denunce o domande relative alle materie oggetto della presente legge

1. Il Ministro del tesoro, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, puo' disporre che, in deroga agli articoli 6 e 9, primo comma, del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 9 gennaio 1951, n.

2. 10, nonche' agli articoli 15, 16, 17, 30 e 31, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, la trattazione e la definizione delle residue domande o denunce, per le quali non sia stato adottato alcun provvedimento decisorio o non sia intervenuta la decadenza di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, sia devoluta da una ad altra intendenza di finanza, tenuto conto dei carichi di lavoro pendenti, del personale disponibile e dei criteri di viciniorita'.