Sez. 1, Sentenza n. 10272 del 28/05/2004 (Rv. 573241 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nuovo codice della strada - Sanzioni pecuniarie - Ordinanza irrogativa ex art. 204 - Termine per l'emanazione da parte del prefetto - Portato a novanta giorni dalla legge n. 340 del 2000 - Applicazione - Alle fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme del codice della strada, il termine concesso al prefetto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria, ridotto a novanta giorni dall'art. 18, comma terzo, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in luogo dei centottanta giorni fissati dall'art. 68 della legge 27 dicembre 1999, n.488, rispetto ai sessanta giorni originariamente previsti dall'art. 204 del codice, trova applicazione alle fattispecie non ancora esaurite al momento della legge, ancorché la violazione sia stata accertata precedentemente, dovendosi far riferimento alla disciplina vigente nel momento in cui l'atto viene compiuto, in forza del principio generale, in tema di formazione degli atti amministrativi, secondo cui la nuova normativa, portatrice di un'esigenza di pubblico interesse, trova immediata applicazione allorché la fase in cui si inserisce non sia ancora conclusa (nella specie è stato altresì escluso che a detto termine potesse aggiungersi quello di trenta giorni per l'istruzione della pratica previsto dall'art. 203 cod. strada, in quanto, facendo riferimento tanto la sentenza impugnata che il ricorso per cassazione dell'amministrazione alla data in cui il ricorso amministrativo era "pervenuto al prefetto", non poteva ritenersi che ci si fosse riferiti in realtà al giorno in cui esso era giunto presso l'organo accertatore, dovendosi operare uno specifico riferimento a quest'ultimo, qualora se ne vogliano trarre delle distinte conseguenze giuridiche).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Legge 24/11/2000 num. 340 art. 18, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)