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Sez. 1, Sentenza n. 19323 del 17/12/2003 (Rv. 569000 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nuovo codice della strada - Sanzioni pecuniarie - Ordinanza irrogativa ex art. 204 - Termine per l'emanazione da parte del prefetto - Portato a centottanta giorni dal D.L. non convertito n. 391 del 1999 - Applicazione - Alle fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore - Legge n. 488 del 1999 - Salvezza degli effetti del D.L. - Calcolo del termine - Inclusione della fase di notificazione del provvedimento prefettizio - Esclusione - Calcolo al netto del termine di 30 gg. ex art. 203 cod. strad. - Previsto per la fase istruttoria dell'organo accertatore - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569000-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme del codice della strada, il termine concesso al prefetto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria, fissato in centottanta giorni dall'art. 1 del D.L. 2 novembre 1999, n. 391, non convertito, in luogo dei sessanta giorni originariamente previsti dall'art. 204 del codice, è applicabile a tutte le fattispecie non ancora esaurite al momento dell'entrata in vigore di tale decreto legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1999, n.391, che ha a sua volta, all'art. 68, portato il detto termine a centottanta giorni. Ai fini del calcolo del termine concesso al Prefetto non si deve tener conto dell'attività di notificazione del provvedimento (e della data del suo compimento) ma soltanto del momento della sua adozione, restando estranea a tale fase il rischio dell'esito negativo della procedura di notificazione. Al termine concesso al Prefetto, inoltre, si deve aggiungere anche quello ulteriore di giorni trenta, previsto dall'art. 203 cod. strad. per la istruzione della pratica da parte del responsabile dell'organo accertatore, in quanto sia il D.L. n. 391 cit. che la successiva legge n. 488 cit., si sono riferiti espressamente solo al termine di cui all'art. 204, comma 1, concesso al Prefetto.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Decreto Legge 02/11/1999 num. 391, Legge 23/12/1999 num. 488 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)