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Sez. U, Sentenza n. 9238 del 07/09/1990 (Rv. 469224 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - AZIONE ESERCITATA DA UN SINDACATO DI INSEGNANTI ALLE DIPENDENZE DI DETTO MINISTERO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469224-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - AZIONE ESERCITATA DA UN SINDACATO DI INSEGNANTI ALLE DIPENDENZE DI DETTO MINISTERO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*

Qualora un Sindacato di insegnanti alle dipendenze del ministero della pubblica istruzione denunci, come comportamento antisindacale di quest'ultimo, la adozione di misure dirette a sostituire il personale in sciopero, per eludere gli effetti del medesimo, sulla relativa domanda deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario (nella normale Sede contenziosa, non essendo applicabile ai dipendenti delle amministrazioni dello stato lo statuto dei lavoratori), dato che il suddetto comportamento incide su interessi propri ed esclusivi del Sindacato (non quindi correlati alle posizioni dei singoli lavoratori), e che tali interessi, alla stregua dei principi costituzionali in materia di libertà di attività sindacale e di sciopero, sono qualificabili, anche nello ambito del pubblico impiego, come diritti soggettivi. (V 4390/84, mass n 436295; (V 4386/84, mass n 436293).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Costituzione art. 40, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)