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Sez. U, Sentenza n. 7754 del 07/08/1998 (Rv. 517835 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Comportamento antisindacale del datore di lavoro amministrazione dello stato o ente pubblico non economico - Consistente nella mancata concessione di permessi sindacali ai dipendenti - Criterio di riparto della giurisdizione - Natura degli interessi dedotti in giudizio - Deduzione da parte dell'associazione sindacale di lesione diretta e immediata della propria sfera soggettiva attraverso comportamento solo di riflesso idoneo ad incidere sulla posizione dei dipendenti - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie relativa a controversia introdotta nelle forme ordinarie e pertanto non incisa dalla riforma dell'art. 28 legge n. 300 del 1970.
Stato
decisa il 1998-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517835-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La controversia promossa da un'associazione sindacale per denunciare il comportamento antisindacale di un'amministrazione dello Stato o di un ente pubblico non economico, in qualità di datore di lavoro, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora il suddetto comportamento non leda interessi propri ed esclusivi del sindacato ma abbia carattere plurioffensivo, interferendo nella sfera giuridica del sindacato attraverso la lesione di posizioni soggettive del singolo lavoratore; tuttavia, poiché il riparto di giurisdizione in "subiecta materia" è costituito dalla natura degli interessi dedotti in giudizio, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario quando l'organizzazione sindacale deduca la lesione diretta ed immediata della propria sfera soggettiva, ancorché attraverso un comportamento potenzialmente idoneo, di riflesso, ad incidere sulla sfera soggettiva del singolo dipendente cui inerisce, così che la posizione di quest'ultimo sia priva di specifica rilevanza nell'economia della decisione. (Fattispecie relativa alla mancata concessione di permessi sindacali ai dipendenti componenti del "Comitato degli iscritti", in controversia promossa nelle forme ordinarie e non con ricorso ex art. 28 legge n. 300 del 1970, rispetto alla quale, pertanto, non viene in rilievo la modifica appostata dall'art. 6 legge n.146 del 1990).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)