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Sez. L, Sentenza n. 2001 del 21/03/1983 (Rv. 426849 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI SUPERIORI - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. NUOVO TESTO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426849-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI SUPERIORI - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. NUOVO TESTO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*

L'art. 2103 cod. civ. nel testo modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che, in tema di assegnazione del lavoratore a mansioni superiori, non solo riconosce a quest'ultimo il diritto al trattamento economico più vantaggioso, ma anche quello alla definitività dell'assegnazione stessa, qualora ne ricorrono tutti i presupposti, ha carattere innovativo della disciplina di cui al previgente testo e non può trovare applicazione relativamente a quella parte di un medesimo rapporto di lavoro che si sia svolto anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, salva peraltro la possibilità di riconoscere la sussistenza di tali diritti anche prima di questo momento, in forza di conformi previsioni contrattuali. (V 4093/81, mass n 414744; (V 3304/78, mass n 392730; (V 1335/75, mass n 374858).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)