Sez. L, Sentenza n. 4093 del 23/06/1981 (Rv. 414744 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - NULLITA DI OGNI ATTO CONTRARIO ALLA IMMUTABILITA DELLE MANSIONI OLTRE I LIMITI DI LEGGE - DISCIPLINA EX ART 2103 COD CIV NUOVO TESTO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - ACCORDI ANTERIORI MODIFICATIVI IN PEIUS DELLE MANSIONI - VALIDITA - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - NULLITA DI OGNI ATTO CONTRARIO ALLA IMMUTABILITA DELLE MANSIONI OLTRE I LIMITI DI LEGGE - DISCIPLINA EX ART 2103 COD CIV NUOVO TESTO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - ACCORDI ANTERIORI MODIFICATIVI IN PEIUS DELLE MANSIONI - VALIDITA - PERSISTENZA.*
L'art 2103 cod civ, che, nel testo sostituito dall'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300, ha stabilito, innovando la precedente disciplina, la nullita di ogni patto contrario all'immutabilita delle mansioni oltre i limiti fissati dalla stessa norma, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, non vanifica gli effetti di accordi modificativi in peius delle mansioni validamente stipulati nella vigenza del testo originario dell'art 2103 citato, a nulla rilevando che il rapporto di lavoro si sia protratto anche sotto la vigenza della nuova norma, poiche questa non puo incidere su situazioni gia consolidate. (V 3304/78, mass n 392730; (V 306/77, mass n 383842; (Conf 4916/78, mass n 394629).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)