Sez. 4, Sentenza n. 17782 del 02/02/2001 Cc. (dep. 03/05/2001) Rv. 218760 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Modifiche apportate dalla Legge finanziaria 2001 - Rilevanza dell'entità della vincita prevista - Conseguenze.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
In tema di divieto di installazione e uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 388 del 2000 all'art. 110 del R.D. n. 773 del 1931 il concetto di lucro, cui la disposizione non fa più riferimento, (e che precedentemente costituiva il parametro di identificazione, assieme alla preponderanza dell'alea nella vincita, del fine del gioco d'azzardo) è ora sostituito dal superamento del limite, nella vincita, di un premio consistente nel prolungamento o nella ripetizione della partita oltre le dieci volte.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)