Sez. L, Sentenza n. 3910 del 09/06/1988 (Rv. 459093 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - SEDE EFFETTIVA DELL'ENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - SEDE EFFETTIVA DI UNA SOCIETÀ - LUOGO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI O DEI DIPENDENTI CON POTERI DIRETTIVI D'AMPIA PORTATA - RILEVANZA - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SULLA PARTE NON AVVALENTESI DEL CRITERIO DELLA SEDE LEGALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - SEDE EFFETTIVA DELL'ENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - SEDE EFFETTIVA DI UNA SOCIETÀ - LUOGO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI O DEI DIPENDENTI CON POTERI DIRETTIVI D'AMPIA PORTATA - RILEVANZA - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SULLA PARTE NON AVVALENTESI DEL CRITERIO DELLA SEDE LEGALE.*
La Sede effettiva dell'ente, presso la quale, in caso di sua non coincidenza con quella legale, i terzi possono, ai sensi del secondo comma dell'art. 46 cod. civ., notificare gli Atti destinati alla persona giuridica, non coincide con il luogo in cui si trova un recapito della medesima oppure una persona che genericamente ne curi gli interessi o sia preposta ad uffici di rappresentanza, dipendenze o stabilimenti, ma si identifica con il luogo dove si svolge la preminente attività direttiva ed amministrativa della impresa. Pertanto, ai fini dell'individuazione della Sede effettiva di una società, assume rilievo il luogo in cui sono i suoi organi rappresentativi o suoi dipendenti con poteri direttivi di ampia portata, mentre il relativo Onere probatorio grava sulla parte non avvalsasi, in Sede di notifica, del criterio della Sede legale. (V 2345/85, mass n 440211; (V 3175/82, mass n 421117; (V 2472/81, mass n 413253; (V 2116/80, mass n 405827; (V 2515/76, mass n 381315).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)