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Sez. 1 - , Sentenza n. 2445 del 03/02/2021 (Rv. 660491 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Ricorso per cassazione - Sentenza impugnata redatta in formato digitale e notificata tramite PEC - Attestazione di conformità - Difensore del precedente grado del giudizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2021-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660491-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e notificata tramite PEC, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione può essere effettuata, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter della l. n. 53 del 1994, anche dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono anche quando il cliente ha conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)