Sez. 3 - , Sentenza n. 25969 del 02/09/2022 (Rv. 665646 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Provvedimento redatto in formato digitale - Attestazione di conformità della copia analogica - Difensore del precedente grado di giudizio - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, il difensore costituito nel giudizio di merito, in quanto destinatario della comunicazione della cancelleria, ha il potere di attestare la conformità al provvedimento giurisdizionale digitale, reso nel grado, della sua copia cartacea, ancorché sia privo di procura speciale per il ricorso per cassazione e la parte abbia designato altro difensore per il giudizio di legittimità, perché, pur essendo esaurito il processo per il quale era stata conferita la procura, il procuratore può legittimamente continuare a compiere e ricevere gli atti relativi a quel grado di giudizio, non potendosi ragionevolmente escludere la sua potestà di certificare la conformità all'originale di un provvedimento contenuto nel fascicolo informatico ed entrato in suo legittimo possesso in forza di valide credenziali.
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)