Sez. 2, Sentenza n. 1828 del 18/02/2000 (Rv. 534041 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Opposizione a decreto ingiuntivo - Competenza - Carattere funzionale ed inderogabile - Domanda riconvenzionale dell'opponente eccedente la competenza per valore del giudice dell'opposizione - Separazione delle cause - Necessità - Conseguenze - Rimessione dell'intera causa al giudice superiore - Conflitto di competenza - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione quale quella derivante dalla proposizione ad opera dell'opponente di una domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore del giudice adito. Ne consegue che in una siffatta ipotesi tale giudice deve separare le cause, trattenere quella di opposizione e rimettere l'altra al giudice superiore e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata eventualmente rimessa l'intera causa, possa richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)