Sez. U, Sentenza n. 10984 del 08/10/1992 (Rv. 478822 - 01)
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza | Funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso il decreto - Conseguenze - Domanda riconvenzionale eccedente la competenza per per valore del giudice dell'opposizione - Separazione delle cause - rimessione al giudice superiore della causa relativa alla domanda riconvenzionale - Sospensione della causa di opposizione ex art. 295 e proc. civ. - Ammissibilità.
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza
L'opposizione a decreto ingiuntivo, che è disciplinata come procedimento d'impugnazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, è devoluta alla cognizione di questi in via funzionale ed inderogabile. Ne consegue che tale competenza non può subire eccezione per ragioni di connessione, e che, quindi, il giudice dell'opposizione, ove l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente la propria competenza per valore, deve separare le due cause, trattenendo quella d'opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, salvo sospendere la prima, in attesa della definizione della seconda, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. e nel concorso dei relativi presupposti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)