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Sez. 3, Sentenza n. 3475 del 09/04/1999 (Rv. 525131 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Opposizione a decreto ingiuntivo - Competenza - Carattere funzionale ed inderogabile - Domanda riconvenzionale dell'opponente eccedente la competenza per valore del giudice dell'opposizione - Separazione delle cause - Necessità - Conseguenze - Rimessione dell'intera causa al giudice superiore - Conflitto di competenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525131-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per le impugnazioni, ha carattere funzionale ed inderogabile e non subisce modificazioni neppure per una situazione di connessione, quale quella derivante dalla proposizione di una domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della "potestas decidendi" di tale giudice; sicché questi, in detta ipotesi, deve separare le cause, trattenere quella di opposizione e rimettere l'altra al giudice superiore. Il giudice superiore, cui sia stata rimessa l'intera causa, ben può richiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)