Sez. 3, Sentenza n. 15063 del 09/10/2003 (Rv. 567361 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Mancato deposito - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Condizioni e limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell'obbligo di deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso stesso si fondi è legittimamente predicabile nel solo caso in cui la mancata produzione riguarda atti o documenti (già acquisiti al giudizio di merito) il cui esame sia necessario per la decisione della causa, a prescindere dalla circostanza dell'avvenuto deposito, o meno, degli interi fascicoli dei gradi precedenti. A tal fine, il giudizio sulla sufficienza o meno degli atti depositati è rimesso al criterio valutativo del giudice e non della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)