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Sez. 1, Sentenza n. 1640 del 02/03/1990 (Rv. 465629 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - MANCATO DEPOSITO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465629-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - MANCATO DEPOSITO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI.*

Poiché l'art. 369 n. 4 cod. proc. civ. fa Obbligo al ricorrente di depositare gli Atti ed i documenti sui quali si fonda il ricorso e non già gli interi fascicoli dei gradi precedenti, il ricorso per Cassazione è inammissibile per violazione del suddetto Obbligo solo quando la mancata produzione riguardi Atti o documenti (già acquisiti al giudizio di merito), il cui esame sia necessario per la decisione della causa. A tal fine, il giudizio sulla sufficienza o meno degli Atti depositati è rimesso al criterio valutativo del giudice e non della parte. (Conf 1787/79, mass n 398153, sulla seconda parte; (Conf 402/79, mass n 396510, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)