Sez. 1, Sentenza n. 1640 del 02/03/1990 (Rv. 465629 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - MANCATO DEPOSITO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - MANCATO DEPOSITO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Poiché l'art. 369 n. 4 cod. proc. civ. fa Obbligo al ricorrente di depositare gli Atti ed i documenti sui quali si fonda il ricorso e non già gli interi fascicoli dei gradi precedenti, il ricorso per Cassazione è inammissibile per violazione del suddetto Obbligo solo quando la mancata produzione riguardi Atti o documenti (già acquisiti al giudizio di merito), il cui esame sia necessario per la decisione della causa. A tal fine, il giudizio sulla sufficienza o meno degli Atti depositati è rimesso al criterio valutativo del giudice e non della parte. (Conf 1787/79, mass n 398153, sulla seconda parte; (Conf 402/79, mass n 396510, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)