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Sez. L, Sentenza n. 7313 del 18/03/2008 (Rv. 602427 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Passaggio dal tempo pieno al tempo parziale - Settore del pubblico impiego - Part-time orizzontale - Requisiti - Differenze dal part-time verticale - Fattispecie relativa a prestazione lavorativa in regime di part-time orizzontale di cancelliere dipendente del Ministero della Giustizia.
Stato
decisa il 2008-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602427-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 61 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2001, applicabile "ratione temporis", in caso di passaggio dal tempo pieno - come fissato dalla legge o dalla contrattazione collettiva di settore - al tempo parziale nell'ambito del settore pubblico, il rapporto lavorativo, a seguito del contratto individuale del dipendente, si qualifica come part-time cosiddetto orizzontale quando la riduzione quantitativa della prestazione investa l'ordinario orario giornaliero di alcuni o tutti i giorni lavorativi che restano inalterati nel loro susseguirsi, in ciò differenziandosi dal part-time cosiddetto verticale, ove l'intera prestazione - eseguita secondo l'orario ordinario - si svolge soltanto in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell'anno, così da modificare l'ordine e la successione stessa delle giornate lavorative (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il rapporto lavorativo di un cancelliere dipendente del Ministero della Giustizia, trasformato ai sensi dell'art. 22 del c.c.n.l. di comparto del 1999, di part-time orizzontale, prevedendo lo svolgimento della prestazione lavorativa in tutti e cinque i giorni lavorativi settimanali, con esclusione solo dei due rientri pomeridiani del lunedì e del mercoledì, con il conseguente riconoscimento del diritto a godere dello stesso numero di giornate di ferie del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 1, Decreto Legisl. 26/02/2001 num. 100, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)