Sez. 2, Sentenza n. 13222 del 06/06/2006 (Rv. 589818 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione necessaria del processo civile in attesa della definizione di controversia civile o amministrativa - Presupposti - Pregiudizialità tecnica - Nozione - Necessità - Pregiudizialità meramente logica - Irrilevanza - Fattispecie in tema di rilascio di immobile detenuto sine titulo dal socio di una società cooperativa.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Qualora, con la domanda di rilascio dell'immobile detenuto "sine titulo" dal socio di una società cooperativa, non sia stata chiesta alcuna pronuncia in ordine al presupposto di tale rilascio -decadenza dalla qualità di socio ed esclusione dalla società, la cui cognizione è riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo-, non ricorrono le condizioni per la sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione di quello amministrativo; al riguardo infatti, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., deve sussistere l'ipotesi della pregiudizialità tecnica che determina un conflitto di giudicati, e non la mera pregiudizialità logica, che si traduce nel possibile contrasto circa gli effetti pratici dell'una o dell'altra sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)