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Sez. 3, Ordinanza n. 18486 del 25/08/2006 (Rv. 592067 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A. per mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla concessione edilizia della società attrice - Azione esperita precedentemente alle innovazioni del sistema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo apportate con il d.lgs. 31 marzo 1998 n.80 e dalla successiva legge 21 luglio 2000 n.205 - Sospensione necessaria, ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ., rispetto al giudizio amministrativo concernente l'obbligo del comune di eseguire le opere di urbanizzazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592067-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In tema di sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ., nel caso in cui, come nella fattispecie, sia stato esperito nei confronti della P.A. azione di risarcimento del danno - con citazione notificata il 25 maggio 1997, dunque con riferimento al regime previgente alle innovazioni del sistema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo apportate con il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e dalla successiva legge 21 luglio 2000 n. 205 -, in ragione del fatto che il comune convenuto aveva omesso di realizzare le opere di urbanizzazione relative alla concessione edilizia della società attrice, che aveva regolarmente corrisposto i relativi contributi di urbanizzazione, e l'adito giudice ordinario abbia disposto la sospensione del giudizio, rilevando che la questione oggetto del processo amministrativo - concernente l'obbligo del comune di eseguire le opere di urbanizzazione -, pur prospettata sotto il profilo dell'annullamento dell'atto amministrativo di diniego, era la medesima posta a base della richiesta di risarcimento, costituendone l'antecedente logico-giuridico, l'adito giudice ordinario può procedere direttamente ad accertare l'illegittimità del provvedimento amministrativo nell'ambito della verifica della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall'articolo 2043 cod. civ.. Infatti, poiché anche la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può essere fonte di responsabilità aquiliana, non è più ravvisabile la pregiudizialità del giudizio di annullamento dell'atto dinanzi al giudice amministrativo, in passato costantemente affermata in quanto solo in tal modo si perveniva all'emersione del diritto soggettivo, unica situazione giuridica soggettiva la cui lesione si riteneva tutelabile dinanzi al giudice ordinario. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C., pronunciando in sede di regolamento di competenza, ha annullato l'impugnata ordinanza di sospensione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 18 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)